Interscambio pallet: regole e guida operativa 2026

Interscambio pallet. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 2 dicembre 2025 n. 182, che ha aggiornato l’articolo 17-ter della disciplina introdotta nel 2022, le principali associazioni di categoria, insieme ai sistemi pallet, hanno elaborato una guida operativa condivisa per chiarire come applicare le nuove regole nella pratica quotidiana.

Il documento, inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, offre un quadro operativo chiaro per tutta la filiera.

Vediamo cosa cambia nel 2026 e come gestire correttamente restituzioni, buoni pallet e contestazioni.

Interscambio pallet e quadro normativo aggiornato

Il sistema era già stato disciplinato dal Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21 (convertito nella Legge 20 maggio 2022 n. 51), che aveva introdotto gli articoli 17-bis e 17-ter.

Con la Legge 2 dicembre 2025 n. 182, il legislatore ha:

  • rafforzato l’obbligo di restituzione;
  • chiarito ruoli e responsabilità;
  • introdotto maggiore tracciabilità;
  • ridotto le aree di conflitto operativo.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 11-bis del D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286: il vettore non è automaticamente responsabile della gestione dei pallet, salvo specifico accordo economico.

Sistema pallet: finalità operative e sostenibilità

Il sistema pallet disciplina l’utilizzo di pedane standardizzate riutilizzabili, impiegate per produzione, stoccaggio e trasporto.

L’obiettivo è duplice:

  • garantire equilibrio nel circuito di interscambio;
  • favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti, in linea con le politiche ambientali europee.

Un pallet interscambiabile non viene ceduto, ma deve essere restituito con un altro della stessa tipologia e caratteristiche tecniche equivalenti.

Ambito di applicazione: quali pallet rientrano nel sistema

La normativa si applica ai pallet:

  • standardizzati;
  • riutilizzabili;
  • riconoscibili tramite marchi registrati;
  • prodotti secondo capitolati tecnici definiti dai sistemi pallet.

Sono esclusi:

  • pallet a perdere (monouso);
  • pallet di circuiti chiusi di noleggio;
  • scambi con origine o destinazione estera (salvo rottura di carico in Italia).

Soggetti coinvolti e responsabilità operative

Le linee guida individuano tre figure principali:

  1. Proprietario/Committente – spedisce la merce e indica pallet nei documenti di trasporto.
  2. Ricevente – obbligato alla restituzione.
  3. Soggetto incaricato – operatore delegato alla consegna o recupero.

Chi riceve pallet interscambiabili è tenuto alla restituzione, salvo espressa vendita o cessione gratuita indicata nei documenti commerciali.

Obbligo di restituzione: cosa significa in concreto

Il principio cardine è chiaro:

Devono essere restituiti:

  • lo stesso numero di pallet ricevuti;
  • la stessa tipologia;
  • qualità tecnico-strutturale equivalente.

Quantità e tipologia devono risultare nei documenti di trasporto, che costituiscono prova dell’avvenuta consegna.

Documento di trasporto e tracciabilità

Nel DDT devono essere riportati:

  • numero pallet;
  • tipologia/marchio;
  • eventuale qualità.

Il ricevente non può modificare unilateralmente tali indicazioni: può solo contestare formalmente eventuali difformità.

Questo rafforza:

  • certezza dei dati;
  • trasparenza;
  • riduzione del contenzioso.

Distanza ragionevole e tempi di restituzione

La restituzione deve avvenire:

  • nel luogo di consegna, oppure
  • in altro punto concordato.

Per “distanza ragionevole” si intende una distanza che non renda il recupero eccessivamente oneroso dal punto di vista logistico ed economico.

Interscambio contestuale

Avviene al momento della consegna.
La restituzione deve avvenire durante le normali operazioni di carico/scarico.

Interscambio differito

Se la restituzione immediata non è possibile, il ricevente deve emettere un buono pallet.

Buono pallet: contenuti obbligatori

Il buono pallet (cartaceo o digitale) deve indicare:

  • data e numero progressivo;
  • dati emittente e beneficiario;
  • quantità, tipologia ed eventuale qualità;
  • riferimento al DDT.

In mancanza di elementi essenziali, il beneficiario può richiedere il pagamento immediato.

La restituzione deve avvenire entro sei mesi. In caso contrario scatta l’obbligo di pagamento.

Contestazioni nello scambio pallet

Le principali cause di contenzioso riguardano:

  • differenze quantitative;
  • tipologie non conformi;
  • qualità non equivalente;
  • restituzione in luogo non concordato.

Le linee guida raccomandano comportamenti collaborativi:

  • organizzare ritiri a carico completo;
  • coordinare consegne e rientri;
  • predisporre pallet ordinati per tipologia;
  • comunicare tempestivamente impedimenti.

Valore di mercato e pagamento in caso di mancata restituzione

Il valore medio dei pallet viene determinato dai sistemi pallet sulla base delle transazioni di mercato e pubblicato periodicamente.

Se il pallet non viene restituito entro i termini:

  • si considera ceduto;
  • viene emessa fattura;
  • si applicano le regole IVA previste (reverse charge nelle cessioni successive al primo utilizzo).

Clausole contrattuali nulle

La normativa ha carattere imperativo. Sono nulle le clausole che:

  • escludono l’obbligo di restituzione;
  • consentono restituzione di tipologie diverse;
  • permettono modifiche unilaterali al DDT;
  • escludono il pagamento in caso di mancata restituzione.

Buono pallet digitale e tracciabilità 2026

Le linee guida prevedono una progressiva digitalizzazione del buono pallet tramite piattaforme certificate che garantiscano:

  • identificazione degli operatori;
  • sicurezza dei dati;
  • tracciabilità delle operazioni.
  • Un passaggio chiave per ridurre errori, contestazioni e tempi amministrativi.

Disponibile il documento ufficiale “Linee Guida Pallet Interscambiabili”

È ora disponibile il documento completo:

LINEE GUIDA PALLET INTERSCAMBIABILI LINEE GUIDA ex art. 17-ter del Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21 convertito con modifiche dalla Legge 20 maggio 2022 n. 51 e successivamente modificato dalla Legge 2 dicembre 2025 n. 182

Il testo costituisce il riferimento operativo ufficiale per l’applicazione della disciplina sull’interscambio pallet aggiornata al 2026.

Le linee guida, elaborate dalle associazioni di categoria in collaborazione con i sistemi pallet e trasmesse al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, forniscono indicazioni pratiche su:

  • obbligo di restituzione;
  • gestione del buono pallet;
  • interscambio contestuale e differito;
  • distanza ragionevole;
  • contestazioni e difformità;
  • criteri di calcolo del valore di mercato;
  • trattamento IVA e reverse charge;
  • digitalizzazione e tracciabilità.

Il documento attua quanto previsto dall’art. 17-ter del Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito nella Legge 20 maggio 2022 n. 51 e successivamente modificato dalla Legge 2 dicembre 2025 n. 182.

Per imprese, operatori logistici e trasportatori rappresenta uno strumento fondamentale per applicare correttamente la normativa ed evitare contenziosi nella gestione quotidiana dei pallet interscambiabili.

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