L’idoneità finanziaria è uno dei requisiti previsti per le imprese che svolgono autotrasporto di merci per conto terzi. Serve sia per l’accesso alla professione sia per la permanenza nel mercato. Non è un adempimento una tantum. Deve essere dimostrata ogni anno per mantenere l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN).
Su questo tema il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è tornato con la circolare del 17 febbraio 2026 (prot. n. 4499). Il provvedimento nasce per fare chiarezza su alcuni dubbi applicativi emersi negli uffici territoriali e indica, in modo pratico, come le imprese devono dimostrare ogni anno il possesso del requisito e come va presentata la documentazione alla Motorizzazione Civile.
Quadro normativo: obbligo annuale di idoneità finanziaria
L’obbligo discende dal Regolamento CE 1071/2009, che disciplina l’accesso alla professione di trasportatore su strada.
La normativa stabilisce che:
- l’idoneità finanziaria deve essere dimostrata al momento dell’accesso alla professione;
- il requisito deve permanere per tutta la durata dell’attività;
- la verifica deve essere rinnovata con cadenza annuale.
Non è quindi sufficiente dimostrare il requisito in fase iniziale: la permanenza nel mercato dipende dal rinnovo annuale.
Cosa significa idoneità finanziaria per le imprese di autotrasporto
L’idoneità finanziaria attesta che l’impresa dispone di risorse economiche adeguate per sostenere l’attività in modo stabile e conforme alla normativa europea.
Non è un passaggio meramente formale, ma una garanzia per:
- il corretto funzionamento del mercato;
- la tutela dei clienti;
- la solidità del settore;
- la concorrenza leale tra operatori.
La mancata dimostrazione del requisito può incidere direttamente sulla permanenza nel REN e, di conseguenza, sulla possibilità di continuare l’attività.
Modalità di dimostrazione dell’idoneità finanziaria
La circolare del 17 febbraio 2026 conferma che la dimostrazione può avvenire attraverso due modalità alternative, non cumulabili.
Modalità ordinaria
L’impresa deve presentare:
- il modello IDOFIN debitamente compilato;
- la certificazione rilasciata da un revisore legale iscritto al relativo Registro.
Il modello di certificazione è stato aggiornato e include una clausola con cui il revisore dichiara la consapevolezza delle responsabilità civili, penali e disciplinari connesse alla dichiarazione resa.
Modalità alternativa
In alternativa, è possibile dimostrare l’idoneità finanziaria tramite:
- attestazione rilasciata da un istituto bancario;
- attestazione rilasciata da un’impresa di assicurazione.
Ogni anno l’impresa deve scegliere una sola modalità.
Presentazione della documentazione: chi è legittimato
Uno dei chiarimenti principali riguarda i soggetti che possono trasmettere la documentazione agli Uffici della Motorizzazione Civile.
Il modello IDOFIN e la relativa certificazione o attestazione possono essere presentati esclusivamente da:
- l’impresa interessata;
- studi di consulenza automobilistica autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
- soggetti delegati occasionalmente dall’impresa.
Non è consentita la presentazione diretta da parte dei revisori legali, degli istituti bancari o delle imprese di assicurazione che rilasciano l’attestazione.
Attività di verifica degli Uffici della Motorizzazione Civile
La circolare delimita in modo chiaro il perimetro dei controlli.
Gli uffici devono:
- verificare la completezza della documentazione;
- controllarne la conformità formale ai modelli previsti.
Non compete invece agli uffici valutare nel merito i dati economico-finanziari certificati, che restano sotto la responsabilità del soggetto attestatore.
Aggiornamento della modulistica
Il provvedimento interviene anche sul modello di certificazione utilizzato nella modalità ordinaria.
La nuova versione rafforza la tracciabilità delle attestazioni e richiama espressamente le responsabilità del revisore legale, con l’obiettivo di uniformare le procedure su tutto il territorio nazionale.
Perché la verifica annuale è decisiva
La dimostrazione dell’idoneità finanziaria incide direttamente sulla possibilità di mantenere l’iscrizione al REN e di proseguire l’attività di autotrasporto.
Si tratta di un requisito strutturale che:
- garantisce stabilità economica;
- assicura conformità alla normativa europea;
- evita sospensioni o contestazioni.
Con la circolare del 17 febbraio 2026, il Ministero ha fornito indicazioni operative uniformi per imprese e uffici territoriali, riducendo le difformità applicative e rafforzando la certezza delle procedure.
Allegati
Sono disponibili i seguenti documenti ufficiali relativi alla dimostrazione annuale dell’idoneità finanziaria:
- Circolare MIT idoneità finanziaria 17 febbraio 2026 prot.4499
- Modello IDOFIN
- Modello di certificazione attestante l’idoneità finanziaria
I documenti costituiscono riferimento operativo per le imprese di autotrasporto e per gli intermediari incaricati della presentazione delle pratiche.
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