Primo accordo bilaterale Italia-Egitto per il trasporto merci con veicoli trainati

Un accordo bilaterale che giunge dopo una lunga trattativa e che segna una svolta positiva per il trasporto merci tra Italia ed Egitto. Le trattative, infatti, si trascinavano da anni e sono state condotte “in porto” dai due Ministeri degli Esteri, pur se con l’attiva partecipazione del Mit e, naturalmente, delle Associazioni dell’autotrasporto tra cui Anita.

Ora si attende il Decreto del Presidente della Repubblica per l’effettiva entra in vigore ma anche la definizione di alcuni aspetti operativi, tra cui il contingente delle autorizzazioni,  che saranno esaminati dalla Commissione mista Italo-Egiziana.

I contenuti dell’accordo bilaterale

Accordo atipico, si diceva, perché relativo esclusivamente i veicoli rimorchiati che potranno essere trainati solo da vettori residenti nel paese in cui transitano. Dunque nessuna estensione al complesso dei trasporti merci tra i due paesi. L’accordo sarà valido per tre anni e tacito rinnovo, salvo disdetta con preavviso di tre mesi.

Il contingente verrà deciso annualmente proprio dalla Commissione mista e sottoposto poi ad eventuali ulteriori limitazioni decise da ciascun paese. Il rilascio dell’autorizzazione sarà subordinato ad un accordo commerciale che dovrà essere sottoscritto tra una impresa italiana e una egiziana. Il contratto verrà inoltrato a ciascun paese che provvederà al rilascio dell’autorizzazione valida per i semirimorchi.

Per facilitare le imprese sarà possibile chiedere, invece di una singola autorizzazione per il viaggio di andata e ritorno, un’autorizzazione annuale che non avrà limitazioni salvo quella temporale: sarà infatti valida fino al 31 gennaio successivo al rilascio.

A rilasciare le autorizzazioni per le imprese italiane sarà il Mit. La documentazione relativa dovrà essere tenuta a bordo del semirimorchio durante il trasporto internazionale e consentirà lo sbarco e la circolazione sul territorio egiziano e viceversa.

I requisiti da rispettare

Tutti i requisiti da rispettare sono quelli stabiliti e vigenti nel paese in cui si circola, compresi pesi e dimensioni dei semirimorchi nonché quelli assicurativi.

Non è ammesso il trasporto interno (cabotaggio) né il trasporto da/verso Paesi terzi.

Di norma il semirimorchio dovrà entrare o uscire dal paese carico, è però possibile ottenere una deroga per il semirimorchio che esce “vuoto” dall’altro Paese, ma i contenuti dettagliati del permesso speciale saranno definiti dalla Commissione Mista.

All’atto dello sbarco o dell’imbarco al semirimorchio dovrà essere apposta una targa temporanea “doganale” che poi verrà rimossa.

I vantaggi fiscali

L’accordo prevede l’esenzione dal pagamento di tasse e dazi doganali e la riduzione della tassa di circolazione. Sarà poi la Commissione Mista a stabilire eventuali altre agevolazioni sulla base della reciprocità e tenendo conto delle rispettive leggi nazionali.