GNL: nuovo credito d’imposta del 40% per l’ultimo trimestre 2022

Confermate ulteriori misure urgenti in materia di sostegni alle imprese contro l’aumento dei costi energetici. I decreti Aiuti-ter e Aiuti-quater introducono la possibilità di richiedere il credito d’imposta da parte delle imprese per l’acquisto di gas naturale: le imprese di autotrasporto possono usufruire del contributo pari al 40% per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Tale beneficio si aggiunge al provvedimento precedente che ha stanziato 25 milioni di euro (D.L. n. 17/2022 convertito, con modifiche, con Legge 27 aprile 2022, n. 34) da utilizzare come credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell’Iva, dal 1° febbraio 2022 e per tutto l’anno in corso, per l’acquisto di GNL utilizzato per la trazione dei mezzi, comprovato dalle relative fatture d’acquisto (la piattaforma ADM al momento non è ancora operativa).

Con una circolare, l‘Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del nuovo credito d’imposta da parte delle imprese non gasivore, tra cui le imprese di autotrasporto. Tale comparto rientra tra i beneficiari della misura per il gas naturale (CNG e LNG) acquistato e utilizzato come carburante. La misura scatta dal secondo trimestre di quest’anno, quindi da aprile a dicembre 2022.

Le percentuali di credito d’imposta per il 2022

  • Per il periodo di spesa del secondo trimestre 2022 la percentuale di credito è del 25% e la scadenza per la fruizione in F24 è il 31 dicembre 2022 (codice tributo: 6964).
  • Per il terzo trimestre 2022 è del 25% con scadenza per la fruizione al 30 giugno 2023 (codice tributo: 6971).
  • Per ottobre-novembre 2022 è del 40% con scadenza al 30 giugno 2023 (codice tributo: 6986)
  • Per dicembre 2022 è sempre del 40% con scadenza per la fruizione in F24 al 30 giugno 2023 (codice tributo: in fase di definizione).

Il Decreto Aiuto-quater ha stabilito che i beneficiari dei crediti di imposta devono inviare all’Agenzia delle Entrate comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.