{"id":3028,"date":"2024-07-21T11:22:46","date_gmt":"2024-07-21T11:22:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.astreitalia.it\/?p=3028"},"modified":"2024-07-21T11:22:46","modified_gmt":"2024-07-21T11:22:46","slug":"trasporto-derrate-deperibili-chiarimenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.astreitalia.it\/index.php\/2024\/07\/21\/trasporto-derrate-deperibili-chiarimenti\/","title":{"rendered":"Trasporto derrate deperibili: chiarimenti"},"content":{"rendered":"<p>Arrivano dal Mit con una circolare di luglio i necessari chiarimenti per il rilascio e il rinnovo degli attestati relativi ai mezzi destinati al trasporto di derrate deperibili. La circolare riguarda i mezzi rientranti nell&#8217;accordo ATP provenienti dall\u2019estero e non omologati in Italia.<\/p>\n<p>Se i mezzi che rientrano nell&#8217;accordo Atp sono stati trasferiti in un altro paese per ottenere il certificato di conformit\u00e0 dal paese in cui il veicolo \u00e8 registrato o immatricolato dovranno essere accompagnati da specifici documenti.<\/p>\n<h3>Ecco i documenti necessari sempre:<\/h3>\n<p>il <strong>rapporto di prova<\/strong> del mezzo stesso o, nel caso di apparecchiature prodotte in serie, del mezzo di riferimento;<\/p>\n<p>il <strong>certificato di conformit\u00e0<\/strong> rilasciato dall\u2019Autorit\u00e0 competente del Paese di fabbricazione o, per i mezzi in servizio, il certificato di conformit\u00e0 rilasciato dall\u2019Autorit\u00e0 competente del Paese di immatricolazione del mezzo.<\/p>\n<p>Il certificato di conformit\u00e0, se fosse necessario, sar\u00e0 considerato provvisorio con una validit\u00e0 di 6 mesi.<\/p>\n<p>Per i mezzi a temperatura multipla e a scomparti multipli, dovr\u00e0 essere presentata anche la <strong>dichiarazione di conformit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<h4>I documenti per i mezzi prodotti in serie:<\/h4>\n<p>Nel caso di mezzi prodotti in serie, occorre la <strong>specifica tecnica del mezzo<\/strong> da certificare, rilasciata dal fabbricante del mezzo o dal suo rappresentante debitamente accreditato.<\/p>\n<p>Tale specifica tecnica deve concordare con i dettagli tecnici contenuti nel rapporto di prova e va redatta in una delle lingue ufficiali riconosciute in campo internazionale.<\/p>\n<p>Per mezzi a pi\u00f9 temperature e a pi\u00f9 scomparti occorre anche un foglio di calcolo basato sul metodo iterativo.<\/p>\n<p>Qualora si tratti di un mezzo gi\u00e0 utilizzato l&#8217;Autorit\u00e0 pu\u00f2 decidere di sottoporlo a una ispezione visiva per accertarne l&#8217;identit\u00e0 e la provenienza lecita prima di rilasciare il certificato di conformit\u00e0.<\/p>\n<h4>I due casi particolari individuati dai chiarimenti del Mit<\/h4>\n<p>I due casi individuati dal Mit sono:<\/p>\n<p><strong>Mezzo di trasporto di nuova costruzione trasferito prima di essere immesso in servizio<\/strong>;<\/p>\n<p><strong>Mezzo di trasporto trasferito dopo essere stato immesso in servizio.<\/strong><\/p>\n<p>Nella prima ipotesi, quella del <strong>mezzo di nuova costruzione trasferito nuovo<\/strong>\u00a0in Italia da un Paese aderente all\u2019accordo ATP, prima di essere immesso in servizio, ai fini del rilascio del certificato di conformit\u00e0 ATP, il mezzo dovr\u00e0 essere accompagnato dai seguenti documenti:<\/p>\n<p><strong>attestato ATP<\/strong>, rilasciato dall\u2019Autorit\u00e0 competente del Paese in cui il mezzo \u00e8 prodotto. Questo attestato \u00e8 da considerarsi come provvisorio con validit\u00e0, nelle more del rilascio di un nuovo attestato, al massimo per sei mesi;\u00a0<strong>verbale di prova<\/strong> del mezzo di trasporto rilasciato da una Stazione di prova ATP riconosciuta dal Paese aderente all\u2019Accordo ATP censita nel portale istituzionale dell\u2019UNECE \u00a0nel quale il mezzo \u00e8 stato costruito.<\/p>\n<p>Nel caso in cui il mezzo di trasporto sia costruito con riferimento a un prototipo \u00e8 necessaria la <strong>dichiarazione<\/strong> resa dal <strong>costruttore<\/strong> o da un suo rappresentante circa le caratteristiche tecniche del mezzo di cui si chiede l\u2019immatricolazione o la registrazione. Per mezzi a pi\u00f9 temperature e a pi\u00f9 scomparti \u00e8 sufficiente anche un foglio di calcolo.<\/p>\n<p>Se il mezzo, invece, viene <strong>trasferito dopo essere stato immesso in servizio <\/strong>si applica il procedimento previsto per i mezzi di nuova costruzione ed \u00e8 necessario un <strong>esame visivo<\/strong> da parte di un <strong>Esperto ATP o di una Stazione di Prova italiana<\/strong>. A seguito di tale esame viene rilasciato un apposito nulla osta. Per i veicoli immessi in servizio da pi\u00f9 di nove anni l\u2019esame visivo deve essere effettuato presso una Stazione di Prova dell\u2019Amministrazione o autorizzata dalla stessa; la validit\u00e0 dell\u2019attestato \u00e8 comunque quella originaria.<\/p>\n<p>Quando\u00a0il mezzo di trasporto di derrate deperibili provenga, invece, da un Paese che \u00e8 parte contraente l\u2019Accordo ATP, ma da <strong>ambiti extra-europei<\/strong>, affinch\u00e9 l\u2019attestato prodotto dalle competenti Autorit\u00e0 del Paese extra europeo di provenienza possa ritenersi valido \u00e8 <strong>necessario provvedere alla legalizzazione delle firme<\/strong> cos\u00ec come sancito dagli accordi internazionali vigenti.<\/p>\n<h4>L&#8217;invalidit\u00e0 dei verbali esteri<\/h4>\n<p>Il rilascio o il rinnovo degli attestati ATP per tutti i mezzi di trasporto immatricolati o registrati in Italia, \u00e8 subordinato alla sussistenza di <strong>verbali rilasciati da Stazioni di prova nazionali o dagli Esperti operanti in ambito nazionale<\/strong>, escludendo, pertanto, il rinnovo di attestati ATP di veicoli \u2013 con targa nazionale \u2013 basati su verbali di prova rilasciati da Stazioni di prova o Esperti esteri<\/p>\n<p>L\u2019Accordo ATP prevede esclusivamente l\u2019apposizione della targhetta di identificazione del costruttore della cassa e quella di identificazione del costruttore del gruppo frigorifero. Pertanto i veicoli dotati di certificati di conformit\u00e0 ATP rilasciati all\u2019estero dovranno essere sottoposti alla procedura di nazionalizzazione.<\/p>\n<h4>Cosa accade se i Gruppi frigo non hanno la targhetta di omologazione<\/h4>\n<p>I gruppi frigo importati da Paesi aderenti all\u2019Accordo ATP secondo procedure indicate dall\u2019Accordo stesso, potrebbero non presentare la targhetta di omologazione sul gruppo frigorifero, ma recare esclusivamente la targhetta con la matricola del costruttore.\u00a0 In tali casi,\u00a0ai fini del successivo rinnovo, si utilizzeranno i dati reperibili sulla documentazione che accompagna il mezzo di trasporto.\u00a0Nel caso di richiesta di rinnovo dell\u2019attestato ATP di un veicolo o gruppi di veicoli, di provenienza estera in scadenza, privi di targhetta di omologazione del gruppo frigorifero, si applicher\u00e0 la procedura in uso per i gruppi frigoriferi omologati senza l\u2019apposizione della suddetta targhetta.<\/p>\n<h4>Le conseguenze delle prove degli esperti<\/h4>\n<p>Se le prove condotte da un esperti hanno esito negativo e viene rilevata una <strong>insufficienza insanabile<\/strong> della carrozzeria e\/o del gruppo di raffreddamento, l\u2019esperto deve redigere un verbale con esito negativo e deve darne comunicazione per mezzo della propria PEC all\u2019U.M.C. competente in base alla sede del locale di prova.<\/p>\n<p>Se invece, pur essendoci un esito negativo, si tratta di un\u2019<strong>inefficienza sanabile<\/strong> della carrozzeria o del sistema di raffreddamento, escludendo interventi strutturali, il mezzo di trasporto pu\u00f2 essere ripresentato allo stesso esperto o presso una stazione di prova ATP, entro un mese dalla prova negativa, previa nuova prenotazione.<\/p>\n<p>Nei casi in cui l&#8217;esito negativo non pu\u00f2 essere sanato il veicolo, qualora sia di larghezza inferiore o uguale a 2,55 m, potr\u00e0 essere riclassificato veicolo per trasporto di cose. Qualora il mezzo sia di larghezza superiore a 2,55, la circolazione \u00e8 subordinata al rispetto delle disposizioni per i veicoli eccezionali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arrivano dal Mit con una circolare di luglio i necessari chiarimenti per il rilascio e il rinnovo degli attestati relativi ai mezzi destinati al trasporto di derrate deperibili. La circolare riguarda i mezzi rientranti nell&#8217;accordo ATP provenienti dall\u2019estero e non omologati in Italia. 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